Contributo di costruzione

Il contributo di costruzione è regolato  dall’art. 43.1  della L.r. 12/2005

«I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti (solo Laboratorio/Industria), nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.»

Il contributo è così composto:

  • onere per urbanizzazione primaria (art. 44 L.R. 12/2005)
  • onere per urbanizzazione secondaria (art. 44 L.R. 12/2005)
  • onere commisurato al costo di costruzione (art. 48 L.R. 12/2005) – non per attività industriali
  • smaltimento dei rifiuti – solo per le attività industriali (art. 19.1 Dpr 380/01).

Maggiorazioni

Gli interventi di nuova costruzione definiti dall’art. 27, comma 1, lett. e) L.R. 12/2005 in area a destinazione d’uso agricola e forestale di fatto (DUSAF comma 2 bis art. 43 L.R. 12/2005) sono soggetti alla maggiorazione del:

  • + 5% su tutto il territorio per gli oneri di urb. primaria, secondaria e smaltimento rifiuti 

da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità (art. 43.2 bis L.R.12/2005; DGR.8757/2008).

Inoltre con l’entrata in vigore (14 dicembre 2019)  della L.R. 18/2019 che ha abrogato  l’art. 5 comma 10 della L.R. 31/2014, è stata introdotta una ulteriore maggiorazione (art. 43.2-sexies della L.R. 12/2005), in aggiunta a quella  esistente, del solo onere commisurato al costo di costruzione pari al 30% (fatta salva diversa determinazione del Comune) per gli interventi non ricompresi nel tessuto urbano consolidato; pari al 20%, per gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato; pari al 50%, per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle  aree  di rigenerazione.

Aree agricole
Sono aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, quelle il cui uso effettivo rientra nelle seguenti categorie:

  • aree agricole
  • praterie naturali d’alta quota
  • boschi a densità bassa
  • aree in evoluzione
  • aree umide interne

A partire dalle informazioni territoriali disponibili nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT Integrato), Regione Lombardia ha reso disponibile uno strato informativo in scala 1:10.000 che identifica le aree agricole nello stato di fatto (DUSAF). I dati sono consultabili e scaricabili dal geoportale regionale.

Aliquote
Le cifre stabilite dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21/12/2007 individuano le aliquote della Nuova costruzione; quelle della ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione, con l'entrata in vigore della L.R. 18/2019 si intendono superate dall’art. 44 comma 8 della L.R. 12/2005 e sono pari a quelli della nuova costruzione ridotti del 60%. Resta confermata la sola aliquota dello smaltimento rifiuti relativa alla ristrutturazione edilizia = 22,92€/mq.

Riduzioni
La Delibera del Consiglio Comunale n. 73/2007 prevede la possibilità di ottenere delle riduzioni energetiche, quantificabili attraverso il file denominato Riduzioni Oneri Energia DDUO 2456/2017, solo per le pratiche edilizie presentate fino al 13 dicembre 2019; infatti con l’entrata in vigore, in data 14 dicembre 2019, della L.R. 18/19 che abroga l’art. 44 comma 18 della L.R. 12/05, lo sconto oneri previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2007 non è più applicabile alle nuove richieste/presentazioni di titoli abilitativi successivi a tale data.

Per tutti gli interventi che ricadono nel DM 801/77 si riportano, tra gli allegati, le tabelle per il calcolo automatico del costo di costruzione - aggiornato annualmente.

Per effetto del richiamo della delibera 42/2010 all’allegato 3 della deliberazione di Consiglio comunale n. 73/2007, in presenza di edilizia convenzionata agevolata con i requisiti previsti si applica la riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al 50%.

Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18 (Art. 17 DPR 380/2001 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione).

Tutti gli altri interventi che hanno una destinazione d’uso diversa da residenziale ed industriale sono soggetti alla redazione del computo metrico estimativo in base al Listino della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in vigore al momento della presentazione della SCIA o alla data del rilascio del permesso di costruire.

Servizi correlati

Rivalutazione del costo unitario di costruzione da applicare per la determinazione del contributo di costruzione

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 e 2 della L.R. dell'11 marzo 2005

Importi Oneri di urbanizzazione
Riduzioni energetiche - Delibera Consiglio Comunale n. 73/2007
Tabella calcolo costo di costruzione per interventi che ricadono nel DM 801/77

Aggiornato il: 21/12/2022