Ingiunzioni di pagamento per i tributi comunali

Hai ricevuto un'ingiunzione di pagamento per mancato pagamento di un tributo o di un importo dovuti al Comune? Ecco cosa puoi fare.

1. Se non hai pagato l’importo che ti viene richiesto

  • procedi al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

2. Se hai già pagato l'atto indicato nell'ingiunzione

  • comunica l’avvenuto pagamento.

3. Se i dati indicati nell'ingiunzione non sono corretti

  • invia una segnalazione ai nostri uffici.

4. Se l’ingiunzione riguarda una multa

  • segui le istruzioni delle Polizia Locale.


Nella sezione Utilizza i servizi trovi i link per le istruzioni.

1. Per effetto della normativa anti Covid sono stati sospesi fino al 30 settembre 2021 i termini di i pagamento per tutte le scadenze previste nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021, riguardanti:

  • ingiunzioni di pagamento
  • rateazioni in corso relative a ingiunzioni di pagamento.

2. Gli adempimenti correlati alle richieste di rateazione (fideiussione, pagamento anticipato per abbattimento del debito) rimangono sospesi fino al 31 dicembre 2022.

Per effettuare il pagamento leggi con attenzione le indicazioni contenute nell’atto e usa sempre e soltanto il metodo di pagamento in esso indicato. I canali di pagamento potrebbero essere diversi a seconda del tipo di tributo (Tari o Tares ecc.) e del periodo al quale risale l’imposta.

Solo ed esclusivamente per i pagamenti effettuati dall'estero è possibile ordinare un bonifico sul conto corrente intestato a:

Comune di Milano presso Intesa San Paolo S.p.A. - Tesoreria Comunale di Milano
IBAN IT 15 V030 6901 7831 0000 0300 001
Codice BIC BCI TIT MM

Indicare nella causale:
•    il numero dell’avviso
•    il codice fiscale/partita IVA dell'intestatario del tributo.

E' possibile richiedere una rateazione dell'importo di avvisi notificati (con raccomandata, pec o domicilio digitale) seguendo le indicazioni della pagina comune.milano.it/rateazione

La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rateazione già concessi. La concessione della rateazione comporterà, l’accorpamento d'ufficio di tutti i debiti pregressi ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari e/o esecutive in corso.

Utilizza i servizi

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 art.68 e s.m.i.

Aggiornato il: 28/02/2024